Risarcimento ridotto per il ragazzino imprudente

Risarcimento ridotto per il ragazzino imprudente
04 Aprile 2017: Risarcimento ridotto per il ragazzino imprudente 04 Aprile 2017

Per Cass. Civ. n. 5787/2017 quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso con la propria condotta alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell’art. 1227, comma primo c.c., e ciò anche se il danneggiato è incapace d’intendere e di volere per minore età.

IL CASO. Sventurato protagonista un ragazzino che, dopo essere sfuggito di mano al genitore che lo accompagnava, aveva improvvisamente attraversato la strada, spostandosi verso il centro della carreggiata nel momento in cui stava transitando la vettura, che l’aveva investito.

Il Tribunale di Teramo, nel decidere sulla domanda di risarcimento dei danni originariamente proposta dai genitori del minore, aveva ritenuto sussistente in capo a quest’ultimo una “concorrente responsabilità, nella misura del 20%, … per aver improvvidamente attraversato … la carreggiata all’atto del sopraggiungere dell’autovettura di parte convenuta”.

In ragione di ciò, il ragazzino, nel frattempo divenuto maggiorenne, aveva proposto appello, ma questo veniva rigettato dalla Corte d’Appello di L’Aquila.

Costui ricorreva, pertanto, per cassazione, censurando la sentenza nella parte in cui aveva affermato un suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, sotto due distinti profili.

Innanzitutto, la suddetta decisione non avrebbe dovuto essere assunta nei confronti dei coniugi attori quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, bensì nei confronti dei medesimi in proprio, per inosservanza del dovere di vigilanza sul figlio.

Dalla sentenza, poi, non si sarebbe evinto se la condotta colposa reputata concausa dell’evento fosse stata ascritta al minore o ai suoi genitori.

Ciò nondimeno, in entrambi i casi si sarebbe comunque trattato di una statuizione erronea: nel primo, per la mancata considerazione delle condizioni del soggetto incapace e, nel secondo, per l’impossibilità di ridurre il risarcimento spettante al minore per un comportamento imputabile ai genitori.

LA SENTENZA. La Cassazione ha rigettato il ricorso, anzitutto osservando come la Corte territoriale avesse “ravvisato un fatto munito di efficienza causale sulla produzione del sinistro nel contegno imprudente del minore”.

Ha, pertanto, ritenuto corretta la decisione gravata nella parte in cui aveva fatto derivare dal fatto colposo del ragazzino una riduzione del risarcimento in suo favore.

La Cassazione ha, infatti, evidenziato come la minore età del danneggiato non potesse sottrarlo alla regola generale della “riduzione percentuale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del soggetto danneggiato”.

Ciò sulla base del costante indirizzo esegetico in base al quale “quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ., anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere (per minore età o per altra causa), in quanto la locuzione <<fatto colposo>> … deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l’indagine deve essere limitata all’accertamento dell’esistenza della causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, prescindendo dall’imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo”.

 

Altre notizie